Annapaola Ferri

Benchè in affidamento condiviso, con calendario predefinito di permanenza presso ciascuno dei due genitori divorziati, i figli hanno una propria residenza anagrafica desumibile dalla certificazione dello stato di famiglia, e da questa famiglia anagrafica bisogna partire per l’individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei figli.

Se, dunque, in sede di domanda di assegnazione di alloggio popolare è stato indicato un nucleo familiare che contraddice la certificazione dello stato di famiglia, la commissione preposta ha ben operato ritenendo sussistente l’obbligo di prendere in considerazione esclusivamente la residenza anagrafica dei figli e non la convenzionale sistemazione concordata fra i genitori secondo il dispositivo giudiziale di affidamento condiviso.


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