Giorgio Martini

L’eventuale debito residuo all’esito della procedura esecutiva di espropriazione immobiliare resta, purtroppo, a carico del debitore esecutato.

Per evitare il problema, ai tempi (appena dopo la notifica del precetto) avrebbe dovuto essere adottata la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con le richieste al giudice adito di liquidazione volontaria del patrimonio del debitore (ex articolo 14 ter della legge 3/2012) e di esdebitazione (ex articolo 14-terdecies della medesima legge).


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