A decorrere dal primo gennaio 2020, come riportato dal messaggio INPS 3418/2019 varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU: in particolare, la nuova norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi percepiti e dei patrimoni detenuti da indicare nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
Le istruzioni per la compilazione della DSU/ISEE scaricabili dal sito INPS, alla data in cui scriviamo, purtroppo, non risultano ancora aggiornati.
Qui le ultime istruzioni (risalenti ad ottobre 2019), valide anche dal primo gennaio 2020 se solo si tiene conto che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 31 dicembre 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
Dunque, nell’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), a partire dal primo gennaio 2020, il comma 4 lettera (a) deve intendersi, rivisto nel senso che, in particolare, per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
Concludendo: nella dichiarazione DSU/ISEE 2020 il riferimento è al 31 dicembre 2018, sia per i redditi percepiti che per i patrimoni (mobiliari e immobiliari) detenuti. E quindi anche, in particolare, per il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
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