L’articolo 77 (iscrizione di ipoteca), comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che l’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
Si tratta di un limite che vale per Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) trattandosi di una norma contenuta in un dispositivo di legge specifico, finalizzato a regolare la riscossione di crediti tributari da parte dell’agente esattoriale.
Il codice civile, invece, che enuncia regole rivolte alla totalità dei cittadini italiani, non prevede alcun riferimento a limiti di importo per l’iscrizione di ipoteca: in particolare l’articolo 2839 dispone che per eseguire l’iscrizione il creditore deve presentare un nota in conservatoria contenente, fra l’altro, l’indicazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) e l’importo della somma per la quale l’iscrizione è effettuata.
Tuttavia, l’iscrizione ipotecaria ha dei costi che il creditore deve comunque anticipare e che non assicura tempi brevi di riscossione del dovuto: se l’intenzione è quella di riscuotere il credito in tempi brevi, l’iscrizione ipotecaria non è la migliore soluzione (il creditore dovrà attendere la vendita dell’immobile ipotecato da parte del debitore o dovrà procedere per espropriazione, sostenendo altri costi che verranno ricompensati in tempi mediamente lunghi).
Pertanto, se l’importo non è rilevante, il creditore preferirà tentare la soluzione della controversia con un accordo stragiudiziale oppure, procederà legalmente nei confronti del debitore con pignoramento dello stipendio o del conto corrente, piuttosto che con l’iscrizione ipotecaria sul bene immobile di proprietà del debitore.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.