Il creditore potrebbe chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità, che non ha espresso accettazione o rinuncia, sia costretto, per legge, a sciogliere la riserva.
Infatti, l’articolo 481 del codice civile consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità: trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Questo è il rimedio a disposizione del creditore quando il debitore resta inerte. A questo punto il creditore può invocare l’articolo 2900 del codice civile in base al quale egli può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.
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