In base al combinato disposto degli articoli 388, comma 6, codice penale, e 492, comma 4, codice di procedura civile, all’omessa dichiarazione del debitore dei beni ulteriormente pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, segue una sanzione penale.
I giudici della Corte di cassazione, sentenza sezione penale 44895/2019, hanno inoltre stabilito che la dichiarazione resa dal debitore, pur non legata a particolari vincoli formali, deve fornire un’adeguata informativa all’ufficiale giudiziario procedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto allo scadere del termine espressamente stabilito dalla legge, ma anche nell’ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l’esatta identificazione degli ulteriori beni pignorabili, risultando così inidonea a determinare l’effetto dell’immediata apposizione del vincolo con le forme previste dall’articolo 492 del codice di procedura civile, ossia quando non vengono indicati con certezza i beni pignorabili, la loro ubicazione, ovvero il terso debitore con modalità idonee a consentire al creditore di procedere ai successivi adempimenti per il pignoramento di crediti verso terzi.
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