in base all’articolo 1117 del codice civile,oggetto di proprietà comune non è solo la superficie a livello del piano di campagna, bensì tutta quella porzione del terreno su cui viene a poggiare l’intero fabbricato e dunque immediatamente pure la parte sottostante di esso.
Anche l’articolo 840 del codice civile può essere citato per ricordare che la proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene.
Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 1117 e 840 del codice civile, si evince che il sottosuolo, inteso come zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio, deve essere considerato di proprietà condominiale, salvo vi sia un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.
in mancanza di tale titolo, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, nessun condomino può procedere all’escavazione in profondità del sottosuolo.
In tal senso si è espressa anche l’ordinanza 29925/2019 della Corte di cassazione.
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