Giorgio Martini

Secondo quanto dispone l’articolo 468 del codice civile, la rappresentazione ha luogo, nella linea retta a favore dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto il cui ascendente non possa o non voglia accettare l’eredità.

Insomma, se un soggetto rinuncia, dell’eredità beneficeranno i suoi figli per rappresentazione. La dichiarazione di rinuncia all’eredità deve essere presentata presso la cancelleria dell tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.


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