Tullio Solinas

La comunicazione è assai chiara: con l’interruzione del rapporto di lavoro e in base al contratto a suo tempo sottoscritto, è dovuto al creditore che ha effettuato il prestito dietro cessione del quinto l’intero Trattamento di Fine Rapporto (TFR), oltre al 20% di qualsiasi importo percepito dal debitore esodato (compresi ultimo stipendio, ferie non godute e corrispettivo concordato come incentivo all’esodo), fino a completa soddisfazione del debito residuo.

Se ciò non bastasse a saldare il dovuto, il creditore si rivolgerà all’INPS per continuare a prelevare, fra due anni, il 20% del rateo di pensione eccedente il minimo vitale.


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