L’evoluzione della posizione negativa censita per legge nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia differisce da quella eventualmente censita nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati, quali CRIF, Experian e CTC anche indicate come centrali rischi private dei cattivi pagatori.

Innanzitutto, nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia, che è pubblica (nel senso che è gestita da un ente pubblico), vengono segnalate posizioni debitorie di importo che supera la soglia di 30.000 euro, con riferimento al debitore principale e al garante e le posizioni debitorie, classificate in sofferenza, di qualsiasi importo.

Ricordiamo poi che si parla di sofferenza quando il cliente è valutato (a discrezione del creditore) in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito), anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

La segnalazione deve essere aggiornata dalla banca o dalla finanziaria creditrice ogni mese: l’aggiornamento cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. regolarizzazione integrale del debito o se, effettuata con accordo a saldo stralcio, con contestuale rinuncia del creditore all’importo residuo dovuto, ex articolo 1236 del codice civile;
  2. cessione del credito rimasto inadempiuto e iscrizione a bilancio della perdita accusata come differenza fra il capitale residuo ed il ricavato della cessione.

Dalla data di regolarizzazione, integrale o parziale con rinuncia, o dalla data di cessione del credito decorrono poi i 36 mesi in cui la posizione resta visibile in CR Bankitalia prima della automatica cancellazione.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.