Il sito dell’agenzia entrate e riscossione sembra dica che si può rateizzare.
Procedure esecutive
La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Forse non le è chiara la situazione in cui versa: lei deve consegnare entro i prossimi nove giorni due veicoli (di cui uno già rottamato). Non ottemperare, complicherebbe ulteriormente la sua posizione. E, una volta chiesta la rateizzazione del debito, i tempi per la concessione del beneficio e per la sospensione delle procedure esecutive già avviate, che decorre, comunque, dal pagamento della prima rata, potrebbero essere non immediate, e nel frattempo l’autocarro potrebbe essere venduto all’asta.
L’articolo 19 del dpr 602/1973, al comma 1 quater dispone che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo.
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