Si tratta di una prassi molto comune adottata dal creditore insoddisfatto verso il debitore inadempiente: dapprima si pignora il conto corrente del debitore, prelevando dal saldo quanto eccede il triplo dell’importo massimo dell’assegno sociale, e, successivamente, si avvia azione esecutiva di pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro del debitore per il rimborso del residuo.

A partire da gennaio 2019, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 458 euro: pertanto, le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.374 euro, secondo quanto disposto dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

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