La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Anche a voler considerare la pensione di invalidità (o inabilità) assoggettabile a pignoramento per la parte che eccede il minimo vitale (corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà – per il 2019 essendo la misura massima dell’assegno sociale stabilita in 458 euro, il minimo vitale risulta pari a 687 euro), se ne deduce che la pensione di invalidità da lei percepita è praticamente impignorabile.

Quanto sopra per affermare che, un eventuale pignoramento presso terzi (INPS), non potrebbe determinare ulteriori trattenute.

Diverso è il discorso nel momento in cui la pensione di invalidità venisse accreditata in conto corrente: l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

In pratica nel caso di accredito del rateo di pensione di invalidità sul conto bancario o postale intestato al debitore, il saldo di conto corrente può essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.374 euro. Non si tratta, certamente, di una notizia tranquillizzante per il debitore esposto ad una eventuale azione esecutiva.

In buona sostanza, al debitore che percepisce la pensione di invalidità, costretto dalla legge a dover necessariamente canalizzare sul conto corrente il rateo mensile, l’unica via di uscita resta quella di prelevare il denaro fungibile, ancora caldo di bonifico, e depositarlo su un conto corrente intestato ad altri soggetti. Oppure, come nella fattispecie (trattandosi di un importo non superiore a mille euro), la soluzione più adeguata è quella di richiedere il pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale: è bene sapere che, in tal caso, l’importo può essere riscosso anche da una persona delegata.

Ma allora, fatte queste premesse, come è avvenuto il prelievo di 8510 euro dagli arretrati della pensione di invalidità? Ebbene, l’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che la Pubblica Amministrazione (nella Fattispecie l’INPS), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, è tenuta a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento ed è obbligata a segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Non si tratta di pignoramento, perchè in tal caso la riscossione coattiva sarebbe soggetta ad osservare le regole di impignorabilità esposte in apertura del post, ma di una semplice compensazione.

Evidentemente, allora, il parziale recupero dei crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate (ADE) si riferisce al fatto che sono stati detratti dagli arretrati spettanti (circa 22 mila euro) i soli crediti al momento affidati dall’ADE all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER).

Concludendo, il debito esattoriale residuo, per quanto finora esposto, non potrà essere recuperato coattivamente con pignoramento presso l’INPS (perchè la pensione di invalidità non è pignorabile) nè, indirettamente, attraverso il pignoramento del conto corrente del debitore se quest’ultimo pretenderà il pagamento del rateo in contanti, come è sua facoltà. Inutile aggiungere che, comunque, il debitore dovrà evitare di detenere altri rapporti di conto corrente dove potrebbero accumularsi risparmi.

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