Andrea Ricciardi

In realtà, a partire Dal 1 settembre 2007 le vecchie marche da bollo sono state sostituite da quelle telematiche, che sono rappresentate da un contrassegno telematico che può essere acquistato presso le tabaccherie: da quella data, dunque, le vecchie marche da bollo simili a francobolli sono andate definitivamente in pensione.

Le nuove marche da bollo telematiche e permettono un maggiore controllo in quanto hanno una data temporale certa stampata sul contrassegno hanno un codice univoco che le identifica: la nuova versione, pertanto, consente controllo sull’autenticità.

Comunque, molti, come lei, si chiedono se le marche da bollo hanno una scadenza, oppure se è sempre valida la marca da bollo non utilizzata.

Ovviamente, come per le banconote, anche le marche da bollo non hanno scadenza: almeno il contrassegno telematico che ha sostituito le vecchie marche da bollo simili a francobolli.

Le date stampate sul contrassegno hanno valore puramente indicativo, con finalità anti falsificazione così come lo stesso codice identificativo e l’ologramma rappresentato.

La normativa dell’imposta di bollo di contenuta nel Dpr n. 642/1972, all’articolo 2, specifica i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta ma non prevede alcun termine di validità dei valori bollati.

Di conseguenza, il contrassegno telematico può essere utilizzato indipendentemente dalla data dell’emissione stampata sugli stessi.

In merito alle marche da bollo è necessario che, quando affisse su un documento, abbiano la stessa data del documento oppure una data antecedente.

Comunque, per controllare l’autenticità dei contrassegni telematici l’agenzia delle entrate ha messo a disposizione un apposito servizio consultabile gratuitamente e senza registrazione.

Il funzionamento è molto semplice: basta recarsi sul sito del servizio di verifica dei valori bollati ed inserire l’identificativo di quattordici cifre presente sul contrassegno per ottenere le informazioni sull’autenticità del contrassegno.

Il servizio consente anche di verificare se il contrassegno risultasse annullato e dunque non valido qualora il tabaccaio avesse eseguito la procedura telematica di annullamento che vieta la vendita del contrassegno.


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