Bisogna dire che il Pubblico Ministero non può inizialmente sapere se l’assegno rubato le sia stato consegnato da un terzo oppure se sia stato compilato da lei, intestandolo a lei stesso dopo averlo ricettato. Si apre, pertanto, un fascicolo contro chi ha messo all’incasso l’assegno rubato ex articolo 648 del codice penale (ricettazione) e non si potrebbe fare altrimenti. E’ un po’ come se lei avesse inconsapevolmente acquistato un veicolo rubato e durante un un’operazione di controllo sul territorio, gli agenti l’avessero fermata e avessero rilevato il furto dell’auto.

Gli accertamenti successivi, con la denunzia del terzo e le indicazioni sul rapporto sottostante in base al quale il terzo ha emesso l’assegno a suo favore, porteranno sicuramente a scagionarla.

Piuttosto, quello che, a nostro parere, si dovrebbe consigliare ai lettori non è tanto non accettare assegni in pagamento, quanto piuttosto fare attenzione al soggetto che emette l’assegno, soprattutto, se la cifra è consistente e se con il traente il rapporto è occasionale. In questi casi va richiestoil cosiddetto “benefondi” alla banca trattaria (quella presso la quale il traente, ovvero chi emette l’assegno, detiene il rapporto di conto corrente).

Per “benefondi” si intende la prassi interbancaria di richiedere e dare conferma circa l’esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di un assegno in conto corrente. Trattandosi di accertamento informale, il benefondi non può essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente. Tuttavia il “benefondi” rappresenta un dato affidabile per chi l’abbia richiesto e, come tale, può quindi costituire fonte di responsabilità.

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