Paolo Rastelli

La prescrizione nel caso che affrontiamo è quinquennale: in merito a come agire, deve prima sincerarsi che non vi siano state, dalla notifica del febbraio 2014 a quella del maggio 2019 altre comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione notificate, anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasioni di eventuali e temporanee assenze dal destinatario dal luogo di residenza. Ma conta, per questo calcolo, la data di affidamento alle poste, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), dell’intimazione di pagamento e non la data in cui le è stata materialmente consegnata la missiva – ciò vale soprattutto per la notifica dell’8 maggio 2019, dal momento che per il mittente la data utile a non far scadere i termini di prescrizione, è quella in cui la comunicazione al destinatario debitore viene affidata al servizio postale per la notifica.

La questione si risolve, con certezza, solo recandosi nella sede territorialmente competente di Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo copia delle ricevute di invio di tutte la comunicazioni inviate da ADER al destinatario debitore.

Ammesso che sia intervenuta la prescrizione, la cosa non finisce qui: il diritto va fatto valere con ricorso, nella fattispecie per i contributi previdenziali ed assistenziali, al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente, entro 20 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione (da questo punto di vista i termini decorrono dal giorno in cui ha ricevuto l’ingiunzione, cioè dall’8 maggio). Potrebbe anche non affrontare l’iter giudiziario con ricorso amministrativo in autotutela a INPS e ADER, eccependo l’intervenuta prescrizione: ma se i signori non rispondono (o negano l’accoglimento dell’istanza) nei 20 giorni disponibili, si perde qualsiasi possibilità di ricorso giudiziale. Purtroppo funziona così.


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