La donazione diretta, che si realizza attraverso un atto bilaterale (diretto) fra beneficiante e beneficiario, è impugnabile per nullità se manca il requisito della forma dell’atto pubblico. La donazione diretta può vedere la partecipazione anche di un terzo soggetto, che tuttavia viene coinvolto esclusivamente come mero esecutore delle disposizioni del donante.
La giurisprudenza ha considerato donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore. Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l’obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell’obbligazione stessa.
In particolare, il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica, diretta, ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipula dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.
E’ riconducibile alla donazione diretta l’elargizione, per spirito di liberalità (cioè senza l’obbligazione derivante da un contratto stipulato fra le parti) di somme di danaro, purché di importo non modico, mediante assegni circolari o bancari, nonché bonifici bancari.
La giurisprudenza ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultimo a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto.
Quelle appena esposte sono le conclusioni di principio a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 18725/2017.
La donazione indiretta, invece, si realizza attraverso un atto triangolare di intermediazione giuridica con il coinvolgimento di più soggetti: il beneficiante, il beneficiario ed un terzo (di solito la banca).
Esempio di donazione indiretta è la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari: in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario.
Costituisce, inoltre, donazione indiretta il pagamento di un’obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore. Anche qui si assiste ad un’operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: quello estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell’adempimento, il quale libera il debitore da un’obbligazione verso il creditore.
Ancora come donazione indiretta, la giurisprudenza qualifica il complesso procedimento, finalizzato a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato.
Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito, ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell’acquirente o dell’alienante. In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire, appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni corrispettive, la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell’attribuzione di maggior valore.
Pertanto, il debitore che vuole trasferire denaro ad un parente, senza rischiare l’azione revocatoria dell’atto di donazione o l’azione di restituzione nei confronti del beneficiario, entrambe proponibili su iniziativa del proprio creditore, non può fare altro che prelevare in contanti, nel tempo, importi frazionati e modici, avendo cura che non vi sia correlazione fra le somme prelevate dal proprio conto corrente e quelle eventualmente depositate sul conto corrente del beneficiario, oppure ricorrere ad operazioni triangolate di bonifico con terzi soggetti intermediari, che possano comunque dissimulare origine e destinazione del trasferimento.