La finanziaria originaria creditrice ha trattenuto in deposito (all’epoca della concessione del prestito) l’importo necessario a coprire l’annualità corrente e quelle successive (nell’arco della durata temporale in cui era previsto il rimborso del prestito) e poi ha continuato a versare mese per mese il premio alla compagnia assicurativa, indipendentemente dal fatto che lei avesse unilateralmente interrotto il pagamento delle rate.

Il premio per la polizza vita è stato, pertanto, versato comunque alla compagnia di assicurazione per tutto il periodo di ammortamento del prestito: in pratica, se in tale periodo si fosse verificato l’evento morte del debitore, il creditore avrebbe avuto diritto al rimborso del prestito sotto forma di risarcimento danni e gli eredi del debitore premorto, sollevati dall’obbligo di rifondere il debito residuo e con diritto al rimborso delle rate del premio anticipate dal defunto e non ancora scadute.

Lei non ci informa nemmeno sulla relazione temporale esistente fra durata del piano di ammortamento del prestito e inizio del pignoramento della pensione: ma se, ad esempio, ci fosse sovrapposizione fra periodo di ammortamento del prestito e periodo di pignoramento della pensione e se lei decedesse prima della scadenza del piano di ammortamento del prestito, i suoi eredi non sarebbero chiamati a coprire l’eventuale debito residuale al pignoramento della pensione e avrebbero, altresì, diritto al rimborso delle rate del premio assicurativo anticipate dal defunto e non ancora scadute.

Per ora, concludendo, nulla le è dovuto: il debitore ha diritto al rimborso del premio della polizza vita relativamente ai premi pagati in anticipo (sotto forma di deposito presso la finanziaria originaria creditrice), solo in caso di anticipata estinzione del prestito. Cosa, che, nel caso in esame, non è avvenuta. Gli eredi avrebbero diritto al rimborso delle rate del premio assicurativo anticipate dal defunto e non ancora scadute solo in caso di decesso nel periodo di ammortamento del prestito contrattualmente fissato alla stipula.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.