Il creditore attuale può sicuramente esigere i mille euro se, in occasione della chiusura della ditta presso cui prestava attività di lavoro dipendente, nonostante il trasferimento del TFR fino ad allora maturato alla società cessionaria del quinto, il credito, ora vantato, non risultò essere stato integralmente soddisfatto.

Che la cessione non risulti visibile in CRIF (e non potrebbe esserlo dopo tanti anni) non significa nulla rispetto all’obbligo di rimborsare completamente il credito non prescritto: è’ lei che dovrebbe sapere se è sopravvissuto un debito residuo rispetto a quanto già versato, consultando il piano di ammortamento al tempo concordato con la finanziaria originaria e i prelievi sulle buste paga oppure esigendo un estratto conto cronologico dall’attuale sedicente creditore (che dovrebbe pure mostrarle la documentazione di avvenuta cessione del credito).

La società cessionaria, titolare dell’eventuale credito residuo, se vigilata da Bankitalia e/o soggetto alimentante una centrale rischi in qualità di membro aderente, può aggiornare un appostare in sofferenza se la posizione esiste ed è visibile, ma non può creare una posizione ex novo (come se stesse contestando l’inadempimento rispetto ad un nuovo prestito).

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