L’articolo 72 ter (limiti di pignorabilità) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Questo per il singolo pignoramento. Complessivamente l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni.

Dal combinato disposto dell’articolo 545 del codice di procedura civile e dell’articolo 72 ter del DPR 602/1973 si deduce che Agenzia delle Entrate riscossione può trattenere sino al 20% della sua busta paga al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.