Il creditore insoddisfatto può agire giudizialmente affinché il giudice ordini al datore di lavoro (pubblico o privato) il prelievo forzoso di qualsiasi somma dovuta al dipendente debitore.

In seguito al pignoramento, verrà prelevato alla fonte il 20% della busta paga (al netto di oneri fiscali e di contributi previdenziali e al lordo di eventuali prestiti per cessione del quinto volontaria). L’importo sarà consegnato al creditore.

Prima del passaggio in quiescenza (pensionamento) o in occasione di licenziamento o dimissioni del dipendente debitore, qualora il credito azionato non fosse stato ancora integralmente soddisfatto, verrà effettuato dal datore di lavoro un ulteriore prelievo si un quinto dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) o dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

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