I creditori chirografari sono quelli i cui crediti non sono assistiti da cause di prelazione: la norma dice che vanno soddisfatti per ultimi: la questione posta è regolata dall’articolo 111 della legge fallimentare.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione (crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio);
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; tali crediti sono soddisfatti con preferenza. In generale, si tratta di crediti della procedura (ad esempio, le spese per uno stimatore) e non del fallito.

Dunque, i creditori chirografari vanno soddisfatti per ultimi, ammesso ci sia qualcosa da ripartire.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.