In seguito a ordine diretto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ex articolo 72 bis del dpr 602/1973 la banca assume il ruolo di custode del saldo.

Infatti, secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 2857/2015), in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitor debítoris, ai sensi dell’art. 72 bis, dpr 602/1973, dal giorno in cui l’ordine è notificato dal concessionario, il terzo è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute al debitore esecutato e fino a concorrenza del credito per cui si procede, agli obblighi che la legge impone al custode. Qualora il terzo pignorato vi abbia dato esecuzione col primo pagamento (seppure con esito infruttuoso ndr), l’ordine di pagamento diretto produce un effetto analogo all’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive rispetto alla data di notificazione dell’ordine.

Quindi, nel corso dei 60 giorni decorrenti dall’ordine ex articolo 72 bis dpr 602/1973 se la banca le rendesse disponibili 16 euro per ottemperare al debito relativo alla carta di credito, questi 16 euro dovrebbero essere necessariamente consegnati a ADER a parziale soddisfazione del credito azionato: la banca diverrebbe creditrice nei suoi confronti di 16 euro, lei resterebbe con i 16 euro da pagare per la carta di credito: si capisce bene che la banca sta solo cercando di tutelare i propri interessi lasciandole i 16 euro a debito senza attingere al fido.

In pratica, nei 60 giorni decorrenti alla notifica dell’ordine diretto il fido non può essere utilizzato, perché le somme appena affidate dovrebbero essere rigirate ad ADER (alle rispettive scadenze, per le restanti somme). In altre parole, sessanta giorni, è il termine massimo entro il quale la banca è tenuta ad adempiere.

Passati i 60 giorni, la banca non riveste più il ruolo di custode e, per evitare che il cliente si rivolga ad altri istituti di credito (sempre nell’ottica di perseguire il proprio interesse) evita, di solito, di adempiere alla parte in cui l’ordine diretto imporrebbe di pagare il credito direttamente al concessionario per le restanti somme.

Altrimenti, appena il debitore tentasse di accedere al fido (anche decorsi i 60 giorni), la banca dovrebbe rigirare ad ADER l’importo affidato.

Comunque, dal momento che il congelamento effettivo (imposto dalla situazione contingente, non formale) del fido nei 60 giorni e l’eventuale saldo negativo non comportano segnalazione in una centrale rischi, almeno fino al momento in cui la banca non ne esige il rientro immediato, lei potrebbe anche cambiare banca, seppure la cosa non comporterebbe vantaggi pratici; a meno che la sua attività imprenditoriale non le consenta di movimentare un conto corrente aperto, per fare un esempio, a Malta, in Svizzera o San Marino, per citare solo alcuni paesi in cui ADER avrebbe qualche difficoltà a notificare un ordine diretto ex articolo 72 bis e ad ottenerne l’adempimento.

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