Come lei certamente saprà, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e deve trattenere le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto relativo all’Irpef.

A novembre, invece, viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda rata di acconto relativo all’Irpef.

Se il contribuente vuole che la seconda rata di acconto relativo all’Irpef sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e/o ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi), oppure desidera che la trattenuta non venga effettuata, deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto (anche zero).

L’omissione del pagamento di un acconto dovuto comporta, oltre all’integrale pagamento dell’imposta, l’obbligo di corrispondere gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, nonché una sanzione tributaria pari al 30% dell’imposta, sanzione che, tuttavia, può essere ridotta ricorrendo all’istituto deflativo del ravvedimento operoso.

Ad esempio, la sanzione tributaria viene ridotta ad 1/7 di quanto dovuto, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui si è verificato l’omesso pagamento dell’acconto.

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