E’ stato pubblicato il 6 Aprile 2019 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Mise Ecobonus auto e moto 2019: atteso da tempo, il documento dà attuazione a tutte le regole operative sugli incentivi per i bonus auto.
Così, viene dato ufficialmente il via alla stagione degli ecoincentivi auto e moto.
L’ecobonus auto e moto riserva le agevolazioni a particolari tipologie di veicoli a due e 4 ruote, con specifici limiti di emissioni C02.
La sua pubblicazione in Gazzetta lancia ufficialmente la fase in cui i concessionari possono inserire sul portale l’ordine di prenotazione dell’incentivo.
Vediamo in dettaglio le regole operative dell’Ecobonus auto e moto nel Decreto Mise.
Sono ammessi al contributo: auto e moto 2019:
Il contributo viene riconosciuto ai veicoli che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 70 g/km.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e’ relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo
A cosa corrispondono le categorie?
L’incentivo sarà riconosciuto per i veicoli dal costo non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e l’importo dello sconto sarà più consistente nel caso di rottamazione del vecchio veicolo.
A chi che acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
Sarà il venditore a riconoscere il contributo statale, con uno sconto sul prezzo d’acquisto.
Come specificato infatti all’articolo 3 del Decreto Mise, Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non e’ cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione”.
Quindi non sarà il rivenditore ad anticipare la spesa, ma a farlo sarà l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
Queste infatti dovranno rimborsare l’importo del contributo e recuperarlo successivamente nella forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Come specificato all’articolo 6 del Decreto Mise di attuazione, i venditori, per la prenotazione dei contributi, devono:
Successivamente si otterrà una ricevuta di registrazione della prenotazione ed entro 180 giorni bisogna confermare l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice.
I concessionari infatti potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione) l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.