Ornella De Bellis

Al decreto ingiuntivo può opporsi solo se per il credito azionato ha già raggiunto un accordo transattivo con regolari pagamenti e per qualche ragione il creditore originario, o il cessionario, ha avviato ugualmente un’azione esecutiva; oppure se ritiene che la somma ingiunta e/o gli interessi applicati non siano legittimi, non avendo mai il creditore procedente consegnatole un estratto conto cronologico che giustifichi l’entità dell’importo preteso.

Se, invece, intende opporsi al decreto ingiuntivo per contestare un eventuale doppio pignoramento per crediti della stessa natura su una busta paga già gravata da prelievo del quinto (la cessione volontaria del quinto è irrilevante nel contesto esaminato), deve attendere la notifica dell’atto di pignoramento a lei e al datore di lavoro, dal momento che il creditore procedente potrebbe utilizzare il decreto ingiuntivo anche per altro tipo di azione esecutiva, ad esempio per pignorare il saldo di conto corrente.

Una volta che l’atto di pignoramento sia stato notificato al terzo (il datore di lavoro), dovrà vigilare affinché questi renda correttamente la dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, segnalando al giudice che sulla busta paga del dipendente debitore sottoposto ad azione esecutiva insiste già un altro prelievo coattivo. Altrimenti rischia di trovarsi, come talvolta accade, un doppio prelievo in busta paga per crediti della stessa natura ordinaria riconducibili ad utilizzo di carta di credito revolving con rimborso rateale non effettuato.

Pertanto, le converrà presenziare all’udienza di assegnazione delle somme accantonate, preferibilmente assistita da un avvocato, per eccepire immediatamente l’eventuale omessa (o incompleta) dichiarazione del terzo. Se tutto va per il verso giusto il giudice ordinerà al datore di lavoro di effettuare il nuovo prelievo appena il precedente sarà stato completato. Le somme che, nel frattempo, il datore di lavoro avrà cominciato ad accantonare (per legge) in seguito alla notifica dell’atto di pignoramento, le saranno riaccreditate.

Per quanto riguarda la cosiddetta legge salva suicidi, ovvero la legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, può tentare di ottenere l’omologazione di un piano del consumatore, cioè una proposta di rimborso dei debiti da cui è afflitta (ad esclusione di quello per cui è già stato perfezionato il pignoramento in corso) che sia sostenibile tenuto conto delle attuali condizioni reddituali e che risponda alla sua sacrosanta richiesta: io vorrei pagare ma vorrei essere messa in condizioni di farlo.

Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ricevere adeguata assistenza nella presentazione di un piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente.

Potrà cercare l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) più vicino al luogo in cui vive e lavora, semplicemente effettuando una ricerca su Google (o altri motori) con chiave OCC in aggiunta alla provincia o alla regione prescelta.


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