Simonetta Folliero

Diciamo, che avendo pagato un quinto del capitale originario, in base all’articolo 39 comma 5 del Testo Unico Bancario (TUB) il debitore ha diritto ad una riduzione proporzionale del valore dell’ipoteca scritta sull’immobile (riduzione ipotecaria).

La banca, tuttavia asserisce che il valore dell’immobile ipotecato è stato ridotto in conseguenza dell’avvenuta alienazione del box. Pertanto, per procedere alla riduzione dell’ipoteca, ritiene che il debitore debba restituire il valore (da sottrarre al debito residuo) di quota parte del mutuo che fu concesso per l’acquisto del box, ora alienato senza autorizzazione, seppur gravato da garanzia ipotecaria.

Mi sembra che, messa in questi termini, la questione sia lineare e pacifica. Tanto è vero che, qualora la situazione rimanesse così come è, e il mutuatario smettesse di adempiere al pagamento delle rate del mutuo, il creditore avrebbe tutto il diritto di espropriare non solo la casa del mutuatario debitore, ma anche il box auto di proprietà dell’incauto acquirente.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.