Ho scritto nuovamente all’Inps per avere informazioni più dettagliate su quale era il loro orientamento e mi hanno risposto come segue.
L’anticipazione di NASpI è configurabile quale incentivo all’ autoimprenditorialità, per il quale non è espressamente indicato il limite della trattenuta in caso di pignoramento (art. 545 cpc c. 4). La invitiamo in ogni caso a prendere contatto con Equitalia per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ora dato che sembra che effettivamente vogliano pignorare integralmente la naspi anticipata, volevo sapere se qualcuno ha notizie o casi che sono andati effettivamente così e se poi si sono risolti presso il giudice dell’esecuzione positivamente o negativamente.
Non scherziamo: secondo la Corte Costituzionale (sentenza 85/2015) l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione. Possa l’indennità di disoccupazione chiamarsi NASpI, ASpl, Mini ASpl, DIS-COLL, erogata in una mensilità o in unica soluzione, la sostanza non cambia.
Pertanto, in caso di pignoramento presso l’INPS, l’anticipazione NASpI potrebbe essere pignorata solo per il 20% della parte eccedente l’importo massimo dell’assegno sociale, aumentato della metà, così come tassativamente impone l’articolo 545 del codice di procedura civile. E vorrei vedere come l’INPS riuscirebbe a spuntarla di fronte al giudice dell’esecuzione, se pignorasse l’intero importo dell’anticipazione NASpI.
Piuttosto, il cavillo potrebbe emergere nel momento in cui l’anticipo dell’indennità di disoccupazione verrebbe accreditata in conto corrente, laddove l’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Insomma, il denaro versato in conto corrente, seguendo l’ordinario regime dei beni fungibili, diviene di proprietà dell’istituto di credito (articoli 1834 e 1852 e seguenti del codice civile), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l’istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere in ogni momento (da parte del creditore procedente) il saldo attivo risultante dal conto e per il quale non sono previsti limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti (a meno dell’obbligo di lasciare al debitore un saldo almeno equivalente all’importo pari al triplo dell’assegno sociale). Da tale disciplina deriva quindi la pignorabilità indistinta delle somme giacenti sul conto corrente, secondo il principio generale dell’articolo 2740 del codice civile.
Ma, c’è anche da dire che in un tale scenario, l’atto di notifica (sia esso in forma di citazione ex articolo 543 del codice di procedura civile, sia in forma di ordine diretto impartito da Agenzia delle Entrate Riscossione ex articolo 72 bis del DPR 602/1973) del pignoramento del conto corrente all’istituto bancario, presso il quale il beneficiario dell’anticipazione NASpI ha disposto l’accredito, dovrebbe intervenire un secondo dopo il bonifico effettuato dall’INPS. Se l’accredito avvenisse un secondo prima il bonifico resterebbe al disponente, ovvero l’INPS, mentre se fra accredito e notifica del pignoramento ci fosse un tempo appena sufficiente, il beneficiario avrebbe tutto il tempo di trasferire il malloppo altrove, magari verso un conto fiduciario (intestato a parenti, amici o familiari). E chi s’è visto, s’è visto.
Comunque, laddove non voglia correre il rischio, le conviene rinunciare, con apposita istanza, a fruire dell’anticipazione NASpI erogata in forma di incentivo all’autoimprenditorialità.
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