I figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile – collazione).
La quota disponibile e la quota indisponibile sul patrimonio ereditario complessivo si ottiene sommando il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) e ovviamente comprensiva dei legati (cioè dei beni assegnati per testamento a soggetti diversi dai figli, i loro discendenti ed il coniuge del de cuius) ed il valore del donatum (cioè dei beni donati in vita dal de cuius.
Ove vi sia un eccesso delle disposizioni testamentarie rispetto alla quota disponibile si riducono le disposizioni testamentarie in modo proporzionale e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (articolo 558 del codice civile), fino a rientrare nella quota disponibile. Tutte le donazioni effettuate in vita agli ascendenti e ai non legittimari devono in questo caso essere restituite ai legittimari. I legittimari divideranno, pertanto, in osservanza allo schema di divisione dell’eredità regolata con testamento, l’eccesso delle disposizioni testamentarie ai legatari e la massa delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ai soggetti non legittimari e ai suoi ascendenti.
Nel legato il cui oggetto è costituito da un bene determinato, l’acquisto del diritto è immediato, sì che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell’apertura della successione, immediatamente e indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria (Corte di cassazione sentenza 1989/1969).
Ma, naturalmente, va effettuata la trascrizione per la dovuta pubblicità ai terzi dell’acquisto della proprietà e della sua origine.