Quando le parti si accordano e nel contratto di trasferimento della proprietà compaiono clausole sulle modalità di pagamento delle rate del mutuo ipotecario residuo ancora gravante sull’immobile, nel senso che l’acquirente si obbliga a pagare le rate di rimborso del prestito ottenuto dal venditore, magari consegnando a quest’ultimo la provvista occorrente ad od ogni scadenza, l’accollo si dice interno ed è completamente trasparente al creditore.
Se il pagamento non è puntuale e i ritardi si accumulano, alla settima irregolarità il mutuatario riceve comunque la cosiddetta Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) con la quale il creditore risolve il contratto di mutuo, e con esso la possibilità del debitore di poter pagare a rate, chiedendo il versamento del capitale residuo. In caso di inadempimento procede poi, sulla base della garanzia ipotecaria, ad espropriare la casa acquistata con accollo interno.
Al 31 luglio 2018 è scaduto, e non è stato rinnovato, l’accordo fra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e associazioni di consumatori che consentiva ai mutuatari, in possesso di determinati requisiti, di poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
Al momento, è possibile accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa gestito da Consap: il Fondo, che è stato recentemente rifinanziato, consente ai mutuatari di richiedere, alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la sospensione del pagamento dell’intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi dei seguenti eventi occorsi al mutuatario nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
– perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
– morte;
– handicap grave o condizione di non autosufficienza.
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30 mila euro e l’importo di mutuo non superiore a 250 mila euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
La domanda va presentata seguendo le istruzioni riportate qui.
Naturalmente, sia l’ISEE che la domanda al Fondo CONSAP devono essere riferite al titolare del mutuo, che resta, come abbiamo già accennato, il precedente proprietario accollante.