Piero Ciottoli

I tempi della procedura di espropriazione dipendono da innumerevoli fattori: il carico di lavoro assegnato al giudice adito, la determinazione del creditore, l’appetibilità dell’immobile messo all’asta: per cui non è possibile, nemmeno approssimativamente, una loro stima.

L’articolo 495 del codice di procedura civile (conversione del pignoramento) stabilisce che prima che sia disposta la vendita, il debitore può chiedere di sostituire all’immobile pignorato una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Se non è in grado do ottenere la conversione del pignoramento e non intende proporre un inutile ricorso in Cassazione, con ulteriori sacrifici economici, il suggerimento è quello di trovare, dopo la pronuncia in appello, una sistemazione logistica alternativa per la sua famiglia.


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