Evidentemente c’è un lato positivo nel fatto che lo stipendio non possa essere più erogato con un assegno pagato allo sportello (che equivale a versare lo stipendio in contanti): l’importo deve aver superato i mille euro.
Conviene innanzitutto informarsi sul vecchio conto corrente: anche se al tempo il pignoramento risultò infruttuoso, il giudice dovrebbe averne preso atto o comunque dovrebbe aver disposto l’assegnazione del saldo prelevato, benché inferiore alla somma azionata dal creditore procedente, con conseguente “liberazione” del rapporto intercorrente fra cliente debitore e banca custode. E, quindi, dovrebbe ancora poterne disporre, a meno che la banca non abbia unilateralmente deciso di chiuderlo.
Peraltro, in caso di azione esecutiva ex articolo 543 del codice di procedura civile (citazione in giudizio di debitore e della banca presso la quale il debitore dispone di un conto corrente) per crediti di natura non esattoriale, qualora non sia disponibile la somma indicata dal precetto, aumentata della metà, si verifica sempre un blocco dell’operatività che va dal momento in cui alla banca viene notificato l’atto di pignoramento a quello in cui il giudice decreta l’assegnazione delle somme prelevate dal saldo, benché inferiori a quelle per cui il creditore procedente ha agito. E la situazione non cambia se il conto corrente è esclusivamente online oppure concesso da una banca tradizionale con agenzie distribuite sul territorio, oltre alla possibilità di gestire il conto corrente da remoto con applicazioni web.
Per crediti esattoriali (pignoramento verso terzi ex articolo 72 bis DPR 602/1973), invece, il prelievo dal saldo, anche se infruttuoso, si risolve nello spazio di qualche minuto ed il cliente recupera, quasi in modo trasparente, l’operatività del conto corrente, anche se si ritrova, poi, un saldo alleggerito.
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