Va sempre ricordato che in tema di obbligazioni tributarie, e’ ammessa l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, solo per questioni che concernono la pignorabilità dei beni: altrimenti bisogna rivolgersi al giudice tributario.

Comunque, per giurisprudenza consolidata (vedasi Corte di cassazione a sezioni unite, sentenza 16412/2007), l’azione giudiziaria può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore.

Fermo restando che a nostro parere, nel caso esposto, l’ente creditore dovrebbe essere il Ministero della Giustizia.

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