Genny Manfredi

Purtroppo, un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) può presentare DSU/ISEE se, e solo se è coniugato con coniuge residente in Italia.

Infatti, come dispone l’articolo 3 (nucleo familiare) del DPCM 159/2013, il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e’ attratto nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.

L’articolo 3, comma 3, lettera (a) sempre della Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che si occupa di regolare delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dispone che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti quando e’ stata pronunciata separazione giudiziale o e’ intervenuta l’omologazione della separazione consensuale.
Pertanto, per i cittadini italiani residenti all’estero non è possibile presentare domanda di accesso al reddito di cittadinanza, nè aderire alla definizione agevolata dei debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 come definita dalla legge 145/2018 (cosiddetto Saldo stralcio).

L’unica soluzione per compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed ottenere il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è trasferire la residenza in Italia.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.