Piero Ciottoli

Raccogliamo il suo sfogo: per il futuro la soluzione potrebbe essere quella di andare a convivere con i genitori: comunque, ai fini isee, Il patrimonio immobiliare e’ pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita’ d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’ così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

La riduzione alla metà dell’importo IMU è riconosciuta se il contratto di comodato d’uso (gratuito) è stipulato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed, inoltre, in caso di regolare registrazione dello stesso.

Dal valore cosi’ determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Questo è quanto stabilisce l’articolo 5 comma 2 del DPCM 159/2013.


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