Annapaola Ferri

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (revocatoria), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.

Si tratta di quanto previsto dall’articolo 2929 bis del codice civile.


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