Nel caso di trattenuta diretta sulla pensione effettuata dall’INPS per indebito pensionistico, il calcolo della trattenuta avviene in conformità ai criteri fissati dall’articolo 69 della legge 153/69 – calcolo del quinto e salvaguardia del trattamento minimo – quale norma di carattere speciale in materia di recupero degli indebiti pensionistici, secondo quanto disposto dal decreto legge 30/1974.

La circolare INPS 47/2018 precisa, appunto, che il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, di cui all’articolo 69, legge 153/1969 deve essere tenuto distinto dalla quota intangibile prevista dal comma 7 dell’articolo 545 del codice di procedura civile (impignorabilità del minimo vitale). Tale quota – la cui misura è, come accennato, corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà – concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi (a seguito di procedure esecutive nelle quali l’INPS è interessato in qualità di terzo pignorato) da applicare sulla parte eccedente tale importo.

L’articolo 69 della legge 153/1969 precisa, infatti, che le pensioni possono essere pignorate, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso.

Per le pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, deve essere, comunque, fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo (circa 502 euro). Con 525 euro residue, al netto del prelievo mensile di 100 euro per rimborsare l’indebito pensionistico accertato di 7.297 euro, lei resta ben al di sopra del trattamento minimo.

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