I benefici cosiddetti bonus bebè e bonus asilo nido sono erogati a favore del minore, o, se vogliamo a favore dei genitori del minore (da intendere congiuntamente).

Il bonus asilo nido non può essere fruito, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, legge 232/2016 (cosiddetto bonus infanzia). In poche parole il bonus asilo nido e il bonus bonus infanzia non sono cumulabili per lo stesso figlio minore (indipendentemente dal fatto che i bonus vengano accreditati l’uno sul conto corrente della mamma e l’altro sul conto corrente del papà).

Inoltre, il bonus asilo nido non è neanche cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza agli asili nido, a prescindere dal numero di mensilità percepite: quindi, occhio alla prossima dichiarazione dei redditi (va detratta solo la somma effettivamente rimasta a carico, in quota pari al 50% per ciascun genitore).

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