L’articolo 2955 del codice civile stabilisce che si prescrive in un anno il diritto dei commercianti al minuto, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (cioè al consumatore).
Peralro, il codice vigente e la giurisprudenza non escludono nemmeno il piccolo imprenditore dal campo di applicazione della disposizione in base alla quale si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio.
Tuttavia, l’operatività di questa prescrizione, quando le parti sono un imprenditore e chi commercia in beni di largo consumo, è presuntiva ed è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente. In sostanza si tratta di ipotesi di alienazione, a titolo oneroso e al minuto, di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana, instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato o quasi immediato ed in unica soluzione del corrispettivo, senza il rilascio di quietanza.
La prescrizione presuntiva in base alla quale si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute al consumatore non è applicabile nel caso di vendita con pagamento del prezzo dilazionato in rate.
Non rientra nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva, presumendosi, che in tale tipo di rapporti il pagamento del corrispettivo non avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza.
Come tutte le prescrizioni presuntive, l’eccezione è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso che l’obbligazione non è stata estinta.
Questo l’orientamento emerso dalla sentenza numero 26433/14 della Corte di cassazione.