Vi ringrazio per la risposta, e spiego meglio la situazione. Mio padre è nullatenente, ma ha una situazione debitoria importante: io ho un figlio di pochi mesi che, molto probabilmente, sarà minorenne quando mio padre verrà a mancare.

Stiamo cercando un modo per evitare che l’eredità passiva arrivi a coinvolgere, anche solo marginalmente, mio figlio minorenne. Vorremmo pertanto evitare che il minore si trovi a dover accettare con beneficio di inventario un’eredità fatta solo di passività. Se io rifiutassi l’eredità direttamente, essa ricadrebbe subito su mio figlio minorenne. Un notaio da noi consultato ci ha detto che, in tal caso, è molto probabile che il giudice tutelare non autorizzi direttamente il rifiuto da parte del minore, ma chieda l’accettazione con beneficio di inventario da parte del minore. Noi vorremmo evitare persino questo, perchè siamo certi che le passività superino i beni.

Per questo motivo, sto pensando di accettare, io stesso, l’eredità con beneficio di inventario. In tal caso, ho capito che sarei tenuto a rispondere dei debiti solo entro i termini dei beni ereditati (pari a zero, nel mio caso). I creditori, quindi, non sarebbero soddisfatti ma non potrebbero rifarsi sui miei beni.

Con l’obiettivo di tenere fuori completamente mio figlio da questa storia, mi chiedo: una volta accettata io l’eredità con beneficio di inventario, non essendo i beni ereditati sufficienti a soddisfare i creditori, esiste la possibilità che i debiti non soddisfatti ricadano prima o poi su mio figlio minorenne?

La Cassazione civile (sentenza 29665/2018) ha recentemente precisato che, quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità esegue l’accettazione con beneficio di inventario, da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità.

Quindi, lei potrebbe rinunciare all’eredità e subentrerebbe suo figlio in qualità di rappresentante: una volta diventato maggiorenne suo figlio non sarebbe costretto alla procedura di tenuta dell’inventario e, anche se a quel tempo sarebbe difficile che possa essere avanzata nei suoi confronti una pretesa non prescritta da parte dei creditori del nonno, sarebbe sufficiente che egli non formasse l’inventario e rinunciasse all’eredità entro il compimento del 19.mo anno di età.

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