Come sappiamo, l’APE (Anticipo PEnsionistico) è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni economiche disagiate previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione: l’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia e si tratta, in sostanza, di una misura finalizzata ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in condizioni economiche disagiate.

In base all’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, l’INPS (come qualsiasi altra pubblica amministrazione), prima di effettuare il pagamento di una qualsiasi somma superiore ai cinquemila euro, è obbligata a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione forzata delle somme iscritte a ruolo. Nel caso che stiamo trattando l’articolo 48 bis non potrebbe essere applicato trattandosi di un sussidio statale.

Tuttavia, l’importo mensile della rendita conseguente alla concessione di APE sociale a lei spettante in attesa di pensione verrà pignorata, per la parte eccedente il minimo vitale (679,5 euro oggi), nella misura del 20%. Il resto verrà prelevato mensilmente quando otterrà la pensione di vecchiaia.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.