Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

E’ quanto riporta l’articolo 62 (disposizioni particolari sui beni pignorabili) del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973.

L’articolo 57 (Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) dello stesso DPR sancisce che sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, concernenti la pignorabilità dei beni.

Ciò vuol dire che, con il supporto tecnico di un avvocato, potrà rivolgersi al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente per impedire che l’ufficiale giudiziario pignori più di un mezzo aziendale.

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