Dal 2001 ne è passata di acqua sotto i ponti: le prestazioni per il diritto allo studio universitario sono oggi regolate dall’articolo 8 del DPCM 159/2013, ed in particolare, per la questione da lei posta, dal comma 2 del medesimo articolo.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito, attualmente fissata in una soglia minima di 6.500 euro lordi annui.

Peccato che lei e la sua compagna non siate coniugati: infatti, nel caso in cui, considerando anche i redditi del coniuge, siano soddisfatte le due condizioni di autonomia, lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. in tale ipotesi l’INPS ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente formato con il proprio coniuge (compilando coerentemente il Quadro A senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).

L’interpretazione autentica dell’articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall’INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.

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