In virtù dei principi in tema di rappresentanza negoziale, ed in conformità con le disposizioni tipo contenute nelle condizioni generali di contratto di conto corrente, secondo le quali la delega deve essere conferita da entrambi i contitolari del rapporto, anche in caso di cointestazione a firma disgiunta, la delega posta in essere da uno solo dei due cointestatari non è valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo. Ne deriva, pertanto, che gli atti posti in essere dal falsus procurator devono considerarsi privi di effetti giuridici.

Pertanto può agire con reclamo nei confronti della banca: in assenza di risposta entro 30 giorni dalla notifica del reclamo alla banca, oppure in caso di risposta ritenuta non soddisfacente pervenuta prima del decorso di 30 giorni dalla data di notifica alla banca, può adire, in prima battuta, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e successivamente, se necessario, il giudice ordinario.

Per il ricorso all’ABF non è necessaria l’assistenza tecnico legale, la procedura può essere attivata online e il suo costo è molto contenuto (20 euro).

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