L’articolo 615 del codice di procedura civile è invocabile quando si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (pignoramento ed espropriazione) e questa non è ancora iniziata.
Nel caso in cui dall’accesso agli atti emergesse la violazione dell’articolo 77 comma 2 bis del dpr 602/1973, secondo il quale l’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca, allora bisogna ricorrere al giudice competente (dipende dalla tipologia del credito azionato) per contestare l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria (e chiederne la cancellazione).
In caso di accoglimento del ricorso si otterrebbe, tuttavia, di una vittoria di Pirro, dal momento che sulla base delle cartelle esattoriali non saldate, il concessionario potrebbe riproporre la procedura di iscrizione ipotecaria.
Tutto l’ambaradan potrebbe solo servire a vendere l’immobile sgravato dall’ipoteca, sempre nella consapevolezza, tuttavia, che il concessionario potrebbe chiedere al giudice ed ottenere la revocazione dell’atto di trasferimento della proprietà dal debitore all’acquirente.
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