Nella fattispecie si può escludere la prescrizione annuale per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti, così come prevista dall’articolo 2955 del codice civile, nella presunzione che l’ordine di fornitura sia stato effettuato da un consorzio, benché temporaneo.

Ciò acclarato, la fattura per forniture di beni e servizi non rientra in nessuna di quelle per le quali la legge stabilisce una prescrizione breve (uno, tre o cinque anni), pertanto la domanda di adempimento è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile (nel caso concreto, se la fornitura è avvenuta nel 2011 – e si presume che il saldo dovesse avvenire dopo la consegna del materiale – il creditore avrà tempo fino al 2021 per esigerne il pagamento).

Irrilevanti, sono pertanto, eventuali vizi di notifica relativi a precedenti richieste di adempimento inoltrate dal legale rappresentante del curatore fallimentare ai debitori inadempienti, anche considerando che una comunicazione A/R si intende correttamente notificata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito del plico nell’ufficio postale, qualora il tentativo di consegna non sia andato a buon fine per la temporanea assenza del destinatario.

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