Lilla De Angelis

I soci accomandanti di una società in accomandita non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società: il socio accomandante che contravviene a tale divieto, svolgendo il ruolo di amministratore, assume responsabilità patrimoniale illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Così dispone l’articolo 2320 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra riportato, nessun rilievo di illegittimità può rilevarsi nell’attività di escussione del socio accomandante e amministratore avviata dal curatore fallimentare.


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