Giuseppe Pennuto

Il dispositivo posizionato a bordo delle autopattuglie, utilizzato dalla polizia municipale per rilevare elettronicamente il superamento del limite di velocità è specificamente omologato per un uso dinamico, vale a dire a bordo del veicolo in movimento. Il decreto ministeriale 282/2017 esonera dalla preventiva segnalazione obbligatoria i dispositivi di rilevamento della velocità posizionati a bordo dei veicoli.

Tuttavia, per il Tribunale di Belluno (sentenza di appello 535/2017) la disposizione ministeriale è in aperto contrasto con l’articolo 142 comma 6 bis del codice della strada, il quale obbliga alla preventiva segnalazione tutte le postazioni di controllo elettronico della velocità.

Secondo la sentenza, infatti, una fonte subordinata (il decreto ministeriale) non può derogare alle previsioni del codice stradale (fonte primaria). In pratica, secondo i giudici di appello del Tribunale trevigiano il verbale per eccesso di velocità accertato a bordo di un veicolo in movimento non vale senza una preventiva informativa agli automobilisti, come per tutti gli altri controlli sull’eccesso di velocità da effettuare sulle strade.

Qualora si volessero utilizzare le informazioni contenute nella risposta in un eventuale ricorso, va sempre considerato che la sentenza potrebbe essere ribaltata in Corte di cassazione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.