L’ipoteca iscritta sul bene che il debitore possiede in comproprietà con un soggetto non debitore, produce effetto rispetto, esclusivamente, a quella porzione di beni che al debitore verranno assegnati nella divisione (articolo 2825 del codice civile).
Il comproprietario non debitore, pertanto, deve chiedere al giudice la divisione del bene ipotecato.