Il creditore ha esercitato il proprio, legittimo, diritto ad escutere il debitore inadempiente e la banca (terzo pignorato) è stata nominata dal giudice custode del bene pignorato ed in quanto tale costretta, dalla normativa vigente, a mantenere il conto corrente bloccato, se non è riuscita a prelevare dal saldo disponibile l’importo indicato nel precetto aumentato della metà. Resta il giudice che ritarda ad acquisire la rinuncia del creditore procedente e ad emettere l’ordinanza di estinzione dell’azione esecutiva: ma, le poche leggi che normano la responsabilità civile del magistrato, sono più virtuali che reali, specie in ambito civile. Mi sa che i danni per il ritardo nello sblocco del conto corrente pignorato non potrà chiederli.